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Domande e risposte sull'affido

Riportiamo qui alcune della domande più comuni sull’affido familiare: le risposte sono tratte principalmente dal volume informativo redatto dal Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

Che cosa è l’affido familiare?
L’affido familiare è un intervento “a termine” di aiuto e sostegno, particolarmente significativo, che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia, che temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative. L’affido è un aiuto, un incontro, uno scambio un’occasione, un impegno. L’affido è un paradosso, è la possibilità di costruire legami forti che possano aiutare un bambino a crescere, perché possa poi separasi e percorrere la sua strada.

Chi sono le famiglie d’origine dei minori affidati?
Sono famiglie conosciute e seguite dai servizi sociali, con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro tutto cio di cui hanno bisogno per crescere. Sono persone che sovente a loro volta hanno ricevuto poco e hanno sofferto: ciò non li facilita nel difficile compito di essere genitori.
L’inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva e culturale.

Chi sono i bambini-ragazzi affidati?
Possono essere neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna, la scuola primaria o la scuola secondaria, possono essere già più grandi e avere fino a diciassette anni compiuti. Possono essere italiani o stranieri.

Chi può accogliere un bambino in affido?
Gli affidatari possono essere coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato. Indipendentemente dal reddito o dal tenore di vita, i requisiti essenziali possono essere riassunti in:
• uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un’altra persona diversa da sé;
• la disponibilità affettiva è la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue risorse;
• la consapevolezza della presenza e dell’importanza della famiglia di origine nella vita del minore.

Quali sono le caratteristiche principali dell’affidamento?
Le principali caratteristiche dell’affidamento sono:
• la temporaneità;
• il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine;
• la previsione del rientro del minore nella famiglia di origine.

Esistono diversi tipi di affidamento?
L’affido può essere:
• consensuale, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento e danno il loro assenso. Viene effettuato attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice tutelare.
• giudiziario, quando non vi è il consenso dei genitori naturali e l’affidamento è stabilito dal Tribunale per i minorenni.
L’affidamento inoltre, è di tipo:
• residenziale quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia;
• diurno, quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori.

La famiglia affidataria puo adottare il bambino?
Affidamento e adozione seguono percorsi differenti, non sovrapponibili. L’affido è destinato a terminare con il venir meno della situazione di disagio della famiglia di origine. L’adozione è un provvedimento definitivo ed è resa possibile quando sia accertata una condizione di abbandono irreversibile del bambino.
Quindi:
• l’affido è temporaneo, l’adozione è definitiva;
• l’affido presuppone il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine; l’adozione comporta la cessazione di ogni rapporto con i genitori biologici;
• l’affido non cambia la natura giuridica del rapporto tra il minore e i suoi genitori; con l’adozione il minore diviene a tutti gli effetti figlio della nuova coppia, di cui acquisisce il nome e tutti i diritti e doveri legati alla filiazione naturale;
• i genitori adottivi devono possedere determinati requisiti oggettivi (ad esempio l’età), per gli affidatari non è previsto alcun vincolo.

Che durata ha l’affidamento e quando termina?
L’affido è temporaneo, la legge prevede una durata massima di due anni prorogabili dal tribunale per i minorenni. L’affido può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia di origine.

Qual è il percorso per diventare affidatari?
Le persone che desiderano avvicinarsi all’affido, si possono rivolgere al servizio sociale del proprio territorio o alle Associazioni del privato sociale, che si occupano di affidamento per avere le prime informazioni. Chi decide di dare la propria disponibilità si deve rivolgere al servizio sociale del territorio.

Quali sono i principali compiti degli affidatari?
La Legge N. 149/2001 elenca i compiti dell’affidatario nei confronti del minore.
Durante il periodo di affidamento la famiglia affidataria si impegna:
• ad accogliere presso di sé il minore;
• a provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
• a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
• ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
• a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
• a partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
• a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all’affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione di esperienze di affidamento e di promozione di una cultura dell’infanzia per realizzare i progetti di protezione e di tutela del minore.

Quali sono i compiti della famiglia di origine?
Durante il periodo di affidamento la famiglia di origine del minore s’impegna a:
• mantenere validi rapporti con il minore;
• mantenere validi rapporti con i servizi;
• partecipare agli interventi volti a risolvere i problemi che hanno causato la necessità dell’affidamento;
• collaborare attivamente alla realizzazione dell’affidamento finalizzato al rientro del minore nel proprio ambiente di vita, rispettando accordi e indicazioni previste nel progetto.

Quali sono i compiti dei servizi sociali?
I servizi sociali hanno il compito di:
• svolgere funzioni di promozione nella comunità locale, contribuendo a creare una cultura dell’affidamento familiare anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e pubblicazione;
• accogliere e predisporre la conoscenza delle persone che si avvicinano all’affidamento attraverso percorsi di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell’intervento;
• sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima e durante l’affido condividendo con gli operatori continui momenti di verifica;
• contribuire a formulare e realizzare il progetto di affido mirato del quale è responsabile;
• costruire, gestire e aggiornare la banca dati delle famiglie, nonché la banca dati delle richieste relative all’affidamento;
• definire con gli operatori spazi per l’autoformazione, la riflessione, l’approfondimento delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro.

È previsto un aiuto economico per le famiglie affidatarie?
Le famiglie affidatarie:
• percepiscono un contributo erogato dal Comune di appartenenza svincolato dal reddito. Inoltre può essere previsto un rimborso per spese straordinarie;
• usufruiscono di una assicurazione sui minori affidati, a carico dell’ente locale, per incidenti e danni provocati o subiti nel corso dell’affidamento;
• ricevono, se ne hanno diritto, gli assegni familiari al pari dei figli naturali, e spettano loro anche le detrazioni di imposta per carichi di famiglia.
Inoltre le famiglie affidatarie hanno gli stessi diritti in materia di:
• congedo di maternità: la lavoratrice o il lavoratore che prende in affidamento un minore ha diritto, a prescindere dall’età del minore stesso, all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento;
• congedo parentale: gli affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del minore.