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La legge che regola l'affido familiare

L’affido familiare è regolato dalla legge n. 184 del maggio 1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori,” modificata poi dalla legge n. 149 del marzo 2001: “Diritto del minore ad una famiglia”

Stralciamo dalla legge n. 149/2001 alcuni degli articoli che definiscono i principi fondamentali e le norme che regolano l’istituto dell’affidamento familiare, rimandando per il resto al testo integrale.

La legge si fonda sul principio della tutela del minore in situazione di difficoltà o di grave pregiudizio. Sancisce il diritto fondamentale del minore ad una propria famiglia, all’educazione, a che gli sia garantita la possibilità di un pieno, integrale e armonico sviluppo della sua personalità ed una normale crescita in una famiglia affettuosa ed accogliente.

Art. 1
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non e in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia e assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta, di lingua, di religione e nel rispetto della identita culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Gli articoli 2 e 3 della legge definiscono le norme che istituiscono l’affido familiare e che tutelano gli interessi dei minori. Vengono disciplinati i tempi e le procedure dell’affidamento concepito come strumento giuridico temporaneo che porta verso la soluzione dei problemi. Sostanzialmente un progetto di aiuto al minore ed ai suoi genitori temporaneamente impediti nell’assolvimento delle loro funzioni genitoriali, fino a che non siano superati tali impedimenti.

Art. 2.
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

L’articolo 4 nei commi 1 e 2 prevede due tipi di affidamento, consensuale e giudiziale, e ne definisce l’iter. Sancisce inoltre che l’affido indichi espressamente le motivazioni del provvedimento, i tempi ed i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, il periodo di presumibile durata, il servizio locale che ha il compito di vigilare sull’affido.

Art. 4.
1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potesta o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui e attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui e attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed e tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non puo superare la durata di ventiquattro mesi ed e prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorita che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta inferiore, in considerazione della sua capacita di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

L’affidamento si può distinguere in:
- residenziale, quando il minore trascorre con gli affidatari giorno e notte, ed è disciplinato dalla legge 149/2001;
- diurno, quando trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata di durata tale da garantirgli un riferimento educativo ed affettivo utile al processo di crescita. Questa tipologia di affidamento non è esplicitamente disciplinata dalla legge 149/2001 ed è stata realizzata in molte realtà locali.

L’articolo 5 disciplina i poteri-doveri degli affidatari che sono necessari nel compito di accogliere il minore nella loro casa e nella loro famiglia, di provvedere al suo mantenimento e cura, alla sua istruzione, favorendo la formazione della sua personalità ed uno sviluppo sereno ed armonioso.
Definisce l’obbligo degli affidatari di agevolare i rapporti del minore con i suoi genitori e di favorire il suo reinserimento nella famiglia d’origine.

Art. 5.
1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorita affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potesta parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

Alcuni articoli di legge e di Decreti legislativi che riportiamo prevedono diritti e benefici, misure di sostegno e aiuto economico per le famiglie affidatarie quali:
- contributo mensile svincolato dal reddito;
- rimborso spese per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di Affido;
- l’assicurazione a carico dell’ente locale;
- gli assegni familiari;
- le detrazioni d’imposta per carichi familiari;
- diritti in materia di congedo di maternità o di paternità e per la flessibilità d’orario;
e definiscono alcuni poteri e comportamenti degli affidatari in materia di :
- iscrizione anagrafica del minore,
- assistenza sanitaria;
- iscrizione scolastica e organi collegiali;
- espatrio

Ecco l’elenco delle leggi e delle normative che regolano l’affido familiare:

  • DPR 416/1974, Art. 19