Lo Statuto dell'Associazione Moncenisio 4
Articolo 1
COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l’associazione denominata “Moncenisio 4” (organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata in breve ONLUS) con sede in Roma, Via Moncenisio n. 4, essa è retta dal presente Statuto, dal Progetto, dal Regolamento e dalle vigenti norme di Legge in materia.
Articolo 2
CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha carattere volontario, non ha fini di lucro, né qualificazione politica, sindacale o confessionale, le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria a favore dei minori in difficoltà.
Articolo 3
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “MONCENISIO 4” si prefigge di contribuire alla promozione ed alla tutela dei minori in difficoltà, mediante le seguenti attività:
1) accoglienza temporanea di minori in difficoltà nelle strutture gestite dall’Associazione e cura del loro benessere psico-fisico;
2) sostegno dei minori accolti nella fase del loro ritorno in famiglia o del loro inserimento in una famiglia affidataria o adottiva;
3) sensibilizzazione alla problematica del disagio minorile;
4) preparazione delle famiglie all’affidamento familiare;
5) sostegno alle famiglie affidatarie;
6) Formazione permanente degli operatori e collaboratori.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle per accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 5
MODALITA’
Le strutture di accoglienza temporanea dell’Associazione sono costituite da nuclei abitativi i cui operatori permanenti sono Religiose.
Le linee di intervento di ciascun nucleo di accoglienza sono elaborate ed attuate da equipe composte da operatori residenti e non, secondo le linee previste dal Progetto e dal Regolamento.
Articolo 6
SOCI
I soci sono classificati in tre distinte categorie:
- Soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- Soci Ordinari quelli che sono indicati nell’articolo 7 del presente statuto;
- Soci Sostenitori quelli che sono indicati nell’articolo 8 del presente statuto.
Articolo 7
SOCI ORDINARI
Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione.
a) le Religiose residenti nella struttura di accoglienza;
b) coloro i quali hanno dato prova in modo duraturo e continuativo di aderire al lavoro e agli scopi dell’Associazione.
Articolo 8
SOCI SOSTENITORI
Sono Soci Sostenitori coloro i quali vogliono sostenere l’Associazione contribuendo al potenziamento della stessa ed al conseguimento delle sue finalità.
Articolo 9
AMMISSIONE DEI SOCI
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non puo essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire all’Associazione deve essere maggiorenne e venir proposto dal Presidente o da uno dei membri del Consiglio Direttivo o da uno degli operatori residenti. Il candidato deve dichiarare espressamente di condividere le finalità che l’Associazione si propone e deve accettare Statuto, Progetto e Regolamento.
L’attribuzione della qualifica di Socio e deliberata dal Consiglio Direttivo, entro due mesi dalla proposta.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione del diniego.
Articolo 10
DOVERI DEI SOCI
L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.
Articolo 11
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio Ordinario può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni;
b) per decadenza: per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per motivata delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione delle liste dei Soci.
Articolo 12
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i partecipanti agli Organi dell’Associazione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate e regolarmente documentate.
Articolo 13
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, i Soci Fondatori e Ordinari con il diritto di voto, i Soci Sostenitori senza diritto di voto.
L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del Consultivo (entro il 30 aprile) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea avviene con comunicazione scritta.
Articolo 14
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà piu uno dei soci con diritto di voto.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti dei Soci con diritto di voto.
Articolo 15
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) prevede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo (salvo quanto disposto al successivo articolo 16), del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
f) deliberare sulle modifiche del presente statuto e approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
g) delibera sull’eventuale destinazione di utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
h) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 16
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
È formato dal Presidente, da due Soci Fondatori o Ordinari eletti dall’Assemblea e da due Suore nominate dall’Istituto delle Suore della Provvidenza.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni; al termine del mandato il Presidente e i Consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decadenze o altro impedimento di uno o piu dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facolta di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Articolo 17
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio ha facoltà di rendere note le delibere delle quali sia opportuno dare pubblicità.
Articolo 18
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dall’Assemblea tra i Soci Fondatori e/o Ordinari, dirige ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Presidente ha la responsabilita generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci e dei terzi e cura la predisposizione del consultivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Il Presidente sovraintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o piu consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Su delibera del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei del Consiglio stesso.
Articolo 19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Esso è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, che possono essere scelti anche tra persone esterne all’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita tutte le funzioni previste dal C.C. per le Società (possono essere nominati anche due revisori supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).
L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di Presidente e di Consigliere.
Per la durata della carica e la rieleggibilità ed il compenso valgono le stesse regole dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblee, con facoltà di parlare, ma senza diritto di voto nel caso non fossero soci ordinari o fondatori.
Qualora partecipassero alle adunanze del Consiglio direttivo, hanno facoltà di parola ma non hanno diritto al voto.
Articolo 20
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) introiti realizzati nello svolgimento delle attività (ad esempio rette dovute per il mantenimento dei minori accolti);
b) da compensi e contributi di Pubblica Amministrazione, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
c) versamenti volontari degli associati;
d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o di associati;
e) redditi derivanti dal suo patrimonio.
Tutti i contributi ed i versamenti elargiti da chiunque e a qualsiasi titolo sono sempre a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento o di elargizioni.
Il versamento non crea diritto di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Articolo 21
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e degli aderenti all’Associazione.
Articolo 22
ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assembla convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 23
AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilita sociale (ONLUS) o della stessa natura se residenti all’estero, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura o abbiano le medesime finalità sempre che la legge lo consenta.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 24
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio netto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) operanti nel settore del disagio minorile. O a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
L’Associazione si scioglie:
a) per deliberazione dell’Assemblea assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci;
b) per recesso di tutte le religiose associate in mancanza di loro reintegrazione entro 30 giorni;
c) negli altri casi previsti dalla Legge.
Articolo 25
REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 26
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
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